Le disposizioni dell'art. 4, tranne che per il requisito dell'idoneita' morale, non trovano applicazione per le imprese individuali e societarie che, ai sensi dell'art. 1 del decreto del Ministro dei trasporti 5 novembre 1987, n. 508, sono esentate dalla dimostrazione dei requisiti previsti dalla direttiva del Consiglio delle Comunita' europee n. 561 del 12 novembre 1974.
Testo vigente dal 20 giugno 1990
