Le disposizioni dell'art. 4, tranne che per il requisito dell'idoneita' morale, non trovano applicazione per le imprese individuali e societarie che, ai sensi dell'art. 1 del decreto del Ministro dei trasporti 5 novembre 1987, n. 508, sono esentate dalla dimostrazione dei requisiti previsti dalla direttiva del Consiglio delle Comunita' europee n. 561 del 12 novembre 1974.

Testo vigente dal 20 giugno 1990

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-04-19;155~art5 · fonte del testo