Ai fini del soddisfacimento del requisito dell'idoneita' morale di cui all'art. 2, primo comma, lettera a), del decreto del Ministro dei trasporti 5 novembre 1987, n. 508, il possesso dello stesso va riferito agli amministratori della cooperativa o del consorzio. La prova del possesso dei requisiti relativi all'idoneita' morale, alla capacita' finanziaria e professionale di cui all'art. 2 del decreto del Ministro dei trasporti 5 novembre 1987, n. 508, da fornirsi secondo le modalita' stabilite dal medesimo decreto integrato da quanto richiesto dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, va riferita:

  • a)per quanto attiene all'idoneita' morale agli amministratori della cooperativa o del consorzio;
  • b)per quanto attiene alla capacita' finanziaria alle singole imprese socie;
  • c)per quanto attiene alla capacita' professionale o ad uno degli amministratori, ovvero a persona designata che sia addetta a dirigere l'attivita' di trasporto della cooperativa o consorzio in maniera permanente, effettiva ed esclusiva. Sono esentati dalla dimostrazione del requisito della capacita' professionale coloro che, alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dei trasporti 5 novembre 1987, n. 508, dirigevano in maniera permanente effettiva ed esclusiva l'attivita' di trasporto della cooperativa o del consorzio.

Testo vigente dal 20 giugno 1990

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-04-19;155~art4 · fonte del testo