Ai fini del soddisfacimento del requisito dell'idoneita' morale di cui all'art. 2, primo comma, lettera a), del decreto del Ministro dei trasporti 5 novembre 1987, n. 508, il possesso dello stesso va riferito agli amministratori della cooperativa o del consorzio. La prova del possesso dei requisiti relativi all'idoneita' morale, alla capacita' finanziaria e professionale di cui all'art. 2 del decreto del Ministro dei trasporti 5 novembre 1987, n. 508, da fornirsi secondo le modalita' stabilite dal medesimo decreto integrato da quanto richiesto dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, va riferita:
- a)per quanto attiene all'idoneita' morale agli amministratori della cooperativa o del consorzio;
- b)per quanto attiene alla capacita' finanziaria alle singole imprese socie;
- c)per quanto attiene alla capacita' professionale o ad uno degli amministratori, ovvero a persona designata che sia addetta a dirigere l'attivita' di trasporto della cooperativa o consorzio in maniera permanente, effettiva ed esclusiva. Sono esentati dalla dimostrazione del requisito della capacita' professionale coloro che, alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dei trasporti 5 novembre 1987, n. 508, dirigevano in maniera permanente effettiva ed esclusiva l'attivita' di trasporto della cooperativa o del consorzio.
Testo vigente dal 20 giugno 1990
