Art. 5 — Consiglio tecnicoscientifico degli esperti
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 30 gennaio 2008, n. 43.
Abrogato dal 2 aprile 2008
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 30 gennaio 2008, n. 43.
Abrogato dal 2 aprile 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
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2 versioni dal 1998
Confronto con la versione in vigore dal 21 maggio 1998 al 2 aprile 2008. 330 parole tolte, 11 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Il Consiglio tecnicoscientifico degli esperti opera presso il Dipartimento del tesoro ed ha il compito di svolgere le attivita' di elaborazione, di analisi e di studio nelle materie di competenza del Dipartimento. Il Consiglio e' articolato in due distinti collegi: uno per la trattazione di problemi a carattere tecnicoscientifico, denominato collegio tecnicoscientifico, ed uno per le analisi dei problemi giuridici, economici e finanziari, denominato collegio degli esperti. I componenti sono nominati con decreto del Ministro, su proposta del capo del Dipartimento del tesoro, e sono scelti tra docenti universitari e tra esperti dotati di una specifica e comprovata specializzazione professionale nelle discipline oggetto dell'attivita' istituzionale del Dipartimento. I compensi sono fissati, ai sensi dell'articolo 10 della legge 7 agosto 1985, n. 428, con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica. I componenti restano in carica quattro anni e possono essere confermati. Alla segreteria del Consiglio tecnicoscientifico degli esperti provvede il Dipartimento del tesoro. Il collegio tecnicoscientifico e' composto di nove membri ed ha funzioni di consulenza nell'ambito delle attribuzioni del Dipartimento, con particolare riguardo alla trattazione di problemi a carattere tecnicoscientifico in materia di programmazione economica e finanziaria. Il collegio degli esperti e' composto di dieci membri; al collegio e' affidato in particolare, il compito di:
tolto: a) compiere studi e formulare proposte per la definizione degli indirizzi di politica finanziaria;
tolto: b) analizzare i problemi connessi alla partecipazione del Tesoro nei vari organismi internazionali. Su mandato del capo del Dipartimento, i singoli esperti possono rappresentare l'Amministrazione in organismi nazionali ed internazionali e svolgere altri compiti specifici. I componenti del collegio degli esperti, se appartenenti ad altre amministrazioni o ad enti pubblici, all'atto della nomina sono posti di diritto nella posizione di fuori ruolo. Il Consiglio tecnicoscientifico degli esperti, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 27 novembre 1991, n. 378, assicura direttamente al capo del Dipartimento del tesoro l'attivita' di elaborazione, di analisi e di studio da questi richiesta nelle materie di competenza del Dipartimento.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 30 GENNAIO 2008, N. 43
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-04-28;154~art5 · fonte del testo
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