Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 8 novembre 2001

Confronto con la versione in vigore dal 14 maggio 1991 al 8 novembre 2001. 153 parole tolte, 11 parole aggiunte.

tolto: I lavori, le somministrazioni e i servizi devono, prima che se ne disponga il pagamento, essere collaudati dagli organi tecnici competenti o da persone esperte all'uopo designate dal capo dell'ufficio. Al collaudo non puo' partecipare chi ha avuto ingerenza nell'ordinazione,direzione e sorveglianza dei lavori, delle somministrazioni e dei servizi. Per i lavori, le somministrazioni, i servizi e le spese di importo non superiore a L. 10.000.000, al netto di ogni onere fiscale, l'atto formale di collaudo e' sostituito da un attestato di regolare esecuzione rilasciato dai funzionari preposti agli uffici o da persone esperte da essi designate. E' ammesso il collaudo o l'attestato parziale per le attrezzature, le somministrazioni, le opere ed i beni forniti, consegnati o eseguiti in modo distinto e separato; in tal caso i pagamenti in conto sono disposti secondo le misure di cui all'art. 48 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 20 AGOSTO 2001, N. 384

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-02-27;153~art5 · fonte del testo