1. L'art. 11 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, modificata dalla legge 8 marzo 1968, n. 399, e' sostituito dal seguente: "Art. 11. - 1. Per i mangimi posti in vendita o messi altrimenti in commercio o preparati per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, sono prescritte le denominazioni e le indicazioni di cui all'allegato III alla presente legge. 2. In aggiunta alle indicazioni obbligatorie previste nell'allegato III sono ammesse le indicazioni facoltative di cui all'allegato IV alla presente legge. 3. Sono ammesse, inoltre, ulteriori informazioni, purche' separate da quelle indicate nei commi 1 e 2, con le modalita' di cui all'allegato IV".

Testo vigente dal 29 maggio 1988

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-03-31;152~art4 · fonte del testo