1. Dopo il primo comma dell'art. 22 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, modificata dalla legge 8 marzo 1968, e' aggiunto il seguente: "Chiunque vende, pone in vendita, mette altrimenti in commercio o prepara per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, mangimi pericolosi per il bestiame, e' punito, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, con l'ammenda da lire duecentocinquantamila a lire duemilioni o con l'arresto sino ad un anno". 2. Nel terzo comma dell'art. 22 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, modificata dalla legge 8 marzo 1968, n. 399, le parole "terzo comma dell'art. 17" sono sostituite con le seguenti: "comma 2 dell'art. 17".

Testo vigente dal 29 maggio 1988

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-03-31;152~art7 · fonte del testo