Art. 7 — Tenuta della banca dati informatica
Il responsabile del ruolo unico di cui all'articolo 3, al fine di promuovere la mobilita' e l'interscambio dei dirigenti, sia nell'ambito dello stesso comparto che tra comparti diversi, nonche' con organismi ed enti internazionali e dell'Unione europea, assicura la significativita' e l'efficace aggregazione delle informazioni contenute nella banca dati informatica e cura la diffusione della conoscenza e la valorizzazione, presso tutti gli enti interessati, della raccolta elaborata. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 15 luglio 2002, n. 145
1La L. 15 luglio 2002, n. 145 ha disposto (con l'art. 10, comma 2) che alla data di entrata in vigore del regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e' abrogato il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150.
Testo vigente dal 8 agosto 2002
