Art. 2 — Ruolo unico dei dirigenti

Il ruolo unico dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, istituito dall'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo n. 29 del 1993, e' tenuto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica. Nel ruolo unico sono inseriti tutti i dirigenti delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ad esclusione del personale dirigenziale di cui al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 29 del 1993. Il ruolo unico e' articolato in due fasce, nell'ambito delle quali sono individuate distinte sezioni per i dirigenti gia' appartenenti a ruoli professionali o reclutati in ragione delle loro specifiche professionalita' tecniche. Nella prima fascia sono inseriti in ordine alfabetico i dirigenti generali in servizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento e i dirigenti della seconda fascia che abbiano ricoperto incarichi o funzioni di livello dirigenziale generale, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 29 del 1993, per un tempo pari ad almeno cinque anni, anche non continuativi, senza essere incorsi nelle misure previste dall'articolo 21, comma 2, del medesimo decreto legislativo. Nella seconda fascia del ruolo unico sono inseriti in ordine alfabetico gli altri dirigenti in servizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento ed i dirigenti reclutati con le modalita' indicate dall'articolo 28 del decreto legislativo n. 29 del 1993. 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 15 luglio 2002, n. 145

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La L. 15 luglio 2002, n. 145 ha disposto (con l'art. 10, comma 2) che alla data di entrata in vigore del regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e' abrogato il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150.

Testo vigente dal 8 agosto 2002

Corte di cassazione

1 massima che riguarda l’art. 2, dalle Rassegne del Massimario.

Leggi la massima nel Massimario

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 8 agosto 2002

Confronto con la versione in vigore dal 26 maggio 1999 al 8 agosto 2002.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 15 luglio 2002, n. 145

    La L. 15 luglio 2002, n. 145 ha disposto (con l'art. 10, comma 2) che alla data di entrata in vigore del regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e' abrogato il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-02-26;150~art2 · fonte del testo