Art. 6 — Indennità pensionabile
L'indennita' prevista all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1984, n. 69, e' incrementata del dieci per cento a decorrere dal 1 gennaio 1986 e di un ulteriore dieci per cento dal 1 gennaio 1987 sulle misure vigenti al 31 dicembre 1985.
Testo vigente dal 21 aprile 1987
