Art. 6 — Dotazioni organiche

A fronte dell'incremento di un posto di funzione dirigenziale generale e' ridotta di due unita' la dotazione organica dei posti di livello dirigenziale non generalevacanti al 31 dicembre 2000 a seguito di collocamento a riposo di un pari numero di dirigenti, che, pertanto, non vengono sostituiti.

Testo vigente dal 24 aprile 2001

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-03-22;147~art6 · fonte del testo