Art. 5 — Commissione tecnica della spesa pubblica

Al decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, sono apportate le seguenti modifiche:

  • a)all'articolo 6, comma 2, secondo periodo, le parole da: "nonche' la commissione tecnica della spesa pubblica" sino alla fine del periodo sono soppresse;
  • b)dopo l'articolo 6 e' inserito il seguente: "Art. 6-bis (Commissione tecnica della spesa pubblica). - 1. La commissione tecnica della spesa pubblica, opera, ai sensi dell'articolo 4, commi 2 e 4 del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, nell'ambito del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi.".

Testo vigente dal 24 aprile 2001

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-03-22;147~art5 · fonte del testo