Art. 18 — Permessi sindacali retribuiti
I permessi sindacali di cui all'art. 90 della legge 1 aprile 1981, n. 121, sono attribuiti in misura non inferiore al turno di servizio giornaliero per l'espletamento del mandato sindacale. I permessi complessivamente spettanti a ciascuna organizzazione sindacale, secondo i criteri fissati nell'art. 19, non possono superare mensilmente, per ciascun avente diritto di ciascuna organizzazione sindacale, nove turni di servizio giornaliero. I permessi sindacali sono concessi salve inderogabili ed eccezionali esigenze di servizio. 2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395
2Il D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395 ha disposto (con l'art. 28, comma 9) che a partire dal 1 gennaio 1996 il presente articolo cessa di avere efficacia.
Testo vigente dal 7 ottobre 1995
