Art. 3 — Segreteria della Commissione
La Commissione, ai fini dell'espletamento delle funzioni assegnate, si avvale del personale di cui all'articolo 243-quater, comma 2, del testo unico, che opera nell'ambito della segreteria della Commissione. La segreteria fa riferimento all'ufficio competente in materia di risanamento degli enti dissestati della Direzione centrale della finanza locale, se trattasi di problematiche prettamente finanziarie, ovvero all'ufficio competente in materia di personale degli enti locali della Direzione centrale per gli uffici territoriali del Governo e per le autonomie locali, se trattasi di aspetti organizzativi e gestionali del personale di detti enti. Tali uffici, quando svolgono attivita' di segreteria della Commissione, sono chiamati ad operare in sinergia, raccordandosi reciprocamente e realizzando il coordinamento richiesto dall'eventuale assunzione di atti istruttori avviati congiuntamente in seno alla Commissione.
Testo vigente dal 19 dicembre 2013
