Articolo abrogato dal d.l. 10 maggio 1996, n. 257, convertito con modificazioni dalla l. 8 luglio 1996, n. 368.
Abrogato dal 13 luglio 1996
Articolo abrogato dal d.l. 10 maggio 1996, n. 257, convertito con modificazioni dalla l. 8 luglio 1996, n. 368.
Abrogato dal 13 luglio 1996
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1994
Confronto con la versione in vigore dal 11 gennaio 1994 al 13 luglio 1996. 85 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Nelle schede relative all'elezione dei candidati nei collegi uninominali, il voto si esprime apponendo un segno sul nominativo del candidato ovvero sul contrassegno o su uno dei contrassegni posti a fianco del nominativo stesso o, comunque, nel rettangolo che li contiene. Nelle schede per l'attribuzione alle liste dei seggi in ragione proporzionale, il voto si intende validamente espresso apponendo il segno sul contrassegno, ovvero sul nominativo o su uno dei nominativi dei candidati posti a fianco del contrassegno, o, comunque, nel rettangolo che li contiene.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 10 MAGGIO 1996, N. 257, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 8 LUGLIO 1996, N. 368
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-01-05;14~art7 · fonte del testo
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