Art. 3 — Termini per la conclusione del procedimento
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 13 febbraio 2017, n. 31.
Abrogato dal 6 aprile 2017
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 13 febbraio 2017, n. 31.
Abrogato dal 6 aprile 2017
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 2010
Confronto con la versione in vigore dal 26 agosto 2010 al 6 aprile 2017. 64 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: Il procedimento autorizzatorio semplificato si conclude con un provvedimento espresso entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della domanda. L'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda, corredata della documentazione prescritta, effettua gli accertamenti e le valutazioni istruttorie e adotta, quando ne ricorrano i presupposti, il provvedimento negativo di conclusione anticipata del procedimento di cui all'articolo 4, comma 2.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 13 FEBBRAIO 2017, N. 31
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-07-09;139~art3 · fonte del testo
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