Art. 2 — Commissione
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 maggio 2017, n. 70.
Abrogato dal 1 gennaio 2019
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 maggio 2017, n. 70.
Abrogato dal 1 gennaio 2019
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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2 versioni dal 2014
Confronto con la versione in vigore dal 22 settembre 2014 al 1 gennaio 2019. 307 parole tolte, 10 parole aggiunte in 8 capoversi.
tolto: La Commissione di cui all'articolo 1-bis, comma 4, del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103, avente il compito di accertare la sussistenza dei requisiti di ammissione ai contributi per la stampa italiana all'estero nonche' di predisporre i relativi piani di ripartizione, opera presso il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri. La Commissione e' istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento ed e' cosi' composta:
tolto: a) dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega per l'informazione e l'editoria, che la presiede;
tolto: b) quattro rappresentanti designati dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
tolto: c) quattro rappresentanti designati dalla Direzione Generale per gli italiani all'estero del Ministero per gli affari esteri;
tolto: d) due rappresentanti designati dalla Federazione Unitaria della Stampa Italiana all'Estero (FUSIE);
tolto: e) due rappresentanti delle associazioni nazionali dell'emigrazione designati dalla Consulta Nazionale dell'Emigrazione;
tolto: f) due rappresentanti designati dalla commissione per l'informazione e comunicazione del Consiglio Generale degli Italiani all'Estero (CGIE);
tolto: g) due rappresentanti designati dalla Federazione Nazionale della Stampa Italiana. I componenti della Commissione restano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta. I servizi di segreteria a supporto della Commissione sono assicurati dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, senza nuovi o maggiori oneri per le spese di funzionamento. Ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso o rimborso spese comunque denominato. Per la validita' delle riunioni e' richiesta la presenza della meta' dei suoi componenti, di cui almeno quattro rappresentanti delle amministrazioni interessate. Dal quorum per la validita' delle riunioni e' escluso il Presidente. La Commissione delibera a maggioranza dei presenti.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MAGGIO 2017, N. 70
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2014-08-11;138~art2 · fonte del testo
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