Libera concorrenza e pubblicita' informativa E' ammessa con ogni mezzo la pubblicita' informativa avente ad oggetto l'attivita' delle professioni regolamentate, le specializzazioni, i titoli posseduti attinenti alla professione, la struttura dello studio professionale e i compensi richiesti per le prestazioni. La pubblicita' informativa di cui al comma 1 dev'essere funzionale all'oggetto, veritiera e corretta, non deve violare l'obbligo del segreto professionale e non dev'essere equivoca, ingannevole o denigratoria. La violazione della disposizione di cui al comma 2 costituisce illecito disciplinare, oltre a integrare una violazione delle disposizioni di cui ai decreti legislativi 6 settembre 2005, n. 206, e 2 agosto 2007, n. 145.

Testo vigente dal 14 agosto 2012

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 4, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 18740/2025

    9 luglio 2025

    Non incorre in responsabilità disciplinare il notaio che percepisce per la propria attività professionale compensi inferiori ai minimi tariffari, ovvero che svolge la prestazione in maniera gratuita, atteso che tali condotte non costituiscono ipotesi di illecito concorrenziale ex art. 147, lett. c), l.n. 89 del 1913, come specificate dall'art. 4 del d.P.R. n. 137 del 2012. Di riflesso, la rilevanza di tale condotta, non altrimenti qualificata dalla presenza di circostanze fattuali ulteriori, non può essere ricondotta alla lett. a) del medesimo articolo, in virtù del generico richiamo alla compromissione della dignità e reputazione o del decoro e prestigio della classe notarile.

    Art. 4

    Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 121 ↗

L’unica massima su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di luglio/agosto 2025 ↗.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2012-08-07;137~art4 · fonte del testo