Art. 43 — Conto economico
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
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2 versioni dal 2009
Confronto con la versione in vigore dal 25 settembre 2009 al 9 ottobre 2010. 315 parole tolte, 10 parole aggiunte in 21 capoversi.
tolto: Il conto economico, redatto in conformita' al modello di cui all'allegato n. 6 al presente regolamento, evidenzia i componenti positivi e negativi della gestione, secondo criteri di competenza economica, e comprende:
tolto: a) gli accertamenti e gli impieghi delle partite correnti del rendiconto finanziario, rettificati al fine di far partecipare al risultato di gestione solo quei componenti di reddito economicamente competenti all'esercizio (costi consumati e ricavi esauriti);
tolto: b) quella parte di costi e di ricavi di competenza dell'esercizio la cui manifestazione finanziaria, in termini di impiego e accertamento, si verifichera' nei prossimi esercizi (ratei);
tolto: c) la parte di costi e di ricavi ad utilita' differita (risconti);
tolto: d) le sopravvenienze e le insussistenze;
tolto: e) tutti gli altri elementi economici non rilevati nel conto del bilancio che hanno inciso sulla sostanza patrimoniale modificandola. Costituiscono componenti positive del conto economico:
tolto: a) i trasferimenti correnti;
tolto: b) i contributi e i proventi derivanti dalla cessione dei servizi offerti a domanda specifica;
tolto: c) i proventi derivanti dalla gestione del patrimonio;
tolto: d) i proventi finanziari;
tolto: e) le insussistenze del passivo, le sopravvenienze attive e le plusvalenze da alienazioni. Costituiscono componenti negative del conto economico:
tolto: a) i costi per acquisto di materie prime e di beni di consumo;
tolto: b) i costi per acquisizione di servizi;
tolto: c) il valore del godimento dei beni di terzi;
tolto: d) le spese per il personale a contratto;
tolto: e) i trasferimenti a terzi;
tolto: f) gli interessi passivi e gli oneri finanziari;
tolto: g) le imposte e le tasse;
tolto: h) la svalutazione dei crediti e altri fondi;
tolto: i) gli ammortamenti;
tolto: l) le sopravvenienze passive, le minusvalenze da alienazioni e le insussistenze dell'attivo. Sono vietate compensazioni tra componenti positive e componenti negative del conto economico. I contributi correnti e le quote di pertinenza dei contributi in conto capitale provenienti da altre amministrazioni pubbliche e private o da terzi, non destinati ad investimenti, sono di competenza economica dell'esercizio quali proventi del valore della produzione.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2009-06-22;136~art43 · fonte del testo
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