Art. 8 — Navi in legno
Sulle navi in legno i locali adibiti al trasporto di merci pericolose che presentano un rischio di incendio debbono essere rivestiti internamente con materiale coibente ed incombustibile, adeguatamente protetto contro i danneggiamenti meccanici e contro gli spandimenti di liquidi.
Testo vigente dal 15 luglio 2005
