Art. 5 — Vigilanza

L'Autorita' marittima vigila sulle operazioni di imbarco, stivaggio, sbarco e trasbordo delle merci pericolose, ai fini della sicurezza della nave, stabilendo le relative modalita' tenuto conto delle condizioni locali e delle circostanze speciali. La vigilanza antincendio e' svolta secondo modalita' disciplinate con ordinanza dell'autorita' marittima, concordate con il Comando provinciale dei vigili del fuoco. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di servizi di polizia doganale.

Testo vigente dal 15 luglio 2005

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2005-06-06;134~art5 · fonte del testo