Art. 35 — Revoca certificazioni

L'Organismo autorizzato a norma dell'articolo 30 procede, secondo modalita' definite dall'Amministrazione, alla verifica del permanere delle condizioni in base alle quali ha rilasciato le certificazioni di cui all'articolo 34. I certificati di cui all'articolo 34 possono essere revocati dall'organismo autorizzato che li ha emessi, qualora siano venute meno le condizioni in base alle quali i certificati stessi sono stati rilasciati. Di tali provvedimenti e' data tempestiva notizia all'Amministrazione.

Testo vigente dal 15 luglio 2005

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2005-06-06;134~art35 · fonte del testo