Art. 33 — Ricondizionamento imballaggi

Gli imballaggi ricondizionati, utilizzabili per il trasporto di merci pericolose, debbono essere conformi a quanto prescritto dal codice IMDG. Il richiedente l'approvazione del ricondizionamento degli imballaggi deve presentare apposita istanza all'organismo autorizzato di cui all'articolo 30, allegando:

  • a)elenco delle tipologie di imballaggio da sottoporre a ricondizionamento;
  • b)modalita' delle operazioni di ricondizionamento;
  • c)dichiarazione, mediante autocertificazione, di avere le necessarie capacita' tecniche ed organizzative, corredata dalla necessaria documentazione. Il certificato di approvazione al ricondizionamento, rilasciato dall'organismo autorizzato al ricondizionatore, deve contenere la marcatura da apporre sugli imballaggi ricondizionati, nonche' l'elenco dei tipi approvati autorizzati al ricondizionamento. Il certificato di approvazione al ricondizionamento deve essere trasmesso all'organismo autorizzato all'Amministrazione. Il ricondizionatore, con l'apposizione della marcatura, assume la responsabilita' che gli imballi sono conformi al tipo ricondizionato. Il certificato di approvazione al ricondizionamento viene rilasciato e rinnovato secondo le modalita' prescritte dall'articolo 34.

Testo vigente dal 15 luglio 2005

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2005-06-06;134~art33 · fonte del testo