Ai fini dell'accertamento dell'idoneita' psico-fisica per lo svolgimento dell'attivita' VDS sono effettuate apposite visite mediche presso le strutture sanitarie di cui all'articolo 13. I titolari di licenze aeronautiche per l'esercizio dell'attivita' turistica o professionale, in possesso della prescritta certificazione medica, sono esonerati dagli obblighi di cui al comma 1. Si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 8.

Testo vigente dal 19 agosto 2010

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-07-09;133~art12 · fonte del testo