Art. 1
In attesa del riordino degli uffici di diretta collaborazione ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si applica al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di cui all'articolo 49 dello stesso decreto legislativo, l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 477, con le seguenti modificazioni ed integrazioni:
- a)al comma 2 l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: "Puo' avvalersi di uno o piu' vice capi di gabinetto, in numero, comunque, non superiore a tre.";
- b)al comma 3 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il capo dell'ufficio legislativo puo' avvalersi di due vice capi del medesimo ufficio.";
- c)al comma 5 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Esso e' costituito a norma dell'articolo 9 della legge 7 giugno 2000, n. 150, salvo, per quanto attiene alla prima applicazione della citata legge n. 150 del 2000, il disposto di cui all'articolo 6, comma 2, della medesima legge. Il Ministro puo' essere inoltre coadiuvato da un portavoce secondo quanto previsto dall'articolo 7 della legge n. 150 del 2000";
- d)il comma 6 e' sostituito dal seguente: "6. Il servizio di controllo interno e' costituito ed opera in posizione di autonomia presso il gabinetto a norma dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.";
- e)al comma 7 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In caso di attribuzione del titolo di vice Ministro, la relativa segreteria puo' essere composta da un numero di dipendenti pubblici non superiore a 24 unita'.";
- f)al comma 8, primo periodo, le parole da: "Agli uffici di cui al comma 1" fino alle parole: "75 unita'", sono sostituite dalle seguenti: "Agli uffici di cui al presente articolo e' assegnato personale del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e di altre amministrazioni pubbliche, ivi compreso il personale della scuola, anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando, nel numero massimo di 295 unita'," e le parole: "non superiore a 12" sono sostituite dalle seguenti: "non superiore a 30";
- g)al comma 8, terzo periodo, le parole: "nel numero massimo di 12" sono sostituite dalle seguenti: "nel numero massimo di 30". All'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 477, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente: "2-bis. Al fine di assicurare l'effettivo rispetto del principio dell'invarianza della spesa, l'eventuale maggiore onere derivante dalla previsione, ai sensi del terzo periodo del comma 8 dell'articolo 2, di trattamenti economici commisurati a quelli spettanti ai soggetti preposti agli uffici di cui all'articolo 19, commi da 3 a 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' compensato considerando indisponibile, ai fini del conferimento presso la stessa amministrazione, un numero di incarichi di funzione dirigenziale, anche di livello generale, equivalente sul piano finanziario.".
Testo vigente dal 3 luglio 2002
