Art. 24 — Contrattazione integrativa
All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, come sostituito dall'articolo 41, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 120, dopo il comma 5, e' inserito il seguente: «5-bis. Decorso tale termine, che puo' essere sospeso in caso di richiesta di elementi istruttori, la delegazione di parte pubblica puo' procedere alla stipula dell'accordo integrativo. Nel caso in cui il riscontro abbia esito negativo, le parti riprendono le trattative. Sono fatti salvi gli effetti dell'accordo sottoscritto in via definitiva trascorso il termine di trenta giorni, laddove i controlli di cui al comma 5 abbiano esito negativo. Per gli effetti finanziari, l'ammontare complessivo delle somme eventualmente erogate in difformita' al parere degli organi di controllo, formulato oltre il termine di cui al comma 5, e' portato in riduzione del fondo di produttivita', per il personale direttivo, e del fondo per la retribuzione di rischio e di posizione e per la retribuzione di risultato, per il personale dirigente, per l'anno successivo, in sede di accertamento della consistenza dei fondi medesimi.».
Testo vigente dal 20 agosto 2025
