L'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008 e' sostituito dal seguente: «Art. 32 (Contrattazione integrativa). - 1. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 138 e 140 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, la contrattazione integrativa si effettua tra l'Amministrazione e le Organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo triennale recepito dal presente decreto, sulle seguenti materie: in sede di Amministrazione centrale:

  • a)criteri generali per la mobilita' a domanda;
  • b)criteri generali per l'impiego del personale in attivita' atipiche;
  • c)criteri generali per la pianificazione dei programmi di formazione, mantenimento e aggiornamento professionale;
  • d)criteri generali sulle misure concernenti la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro;
  • e)criteri generali sulle attivita' socio-assistenziali del personale e welfare contrattuale;
  • f)criteri per lo svolgimento del servizio di reperibilita' e per la programmazione dei relativi turni;
  • g)utilizzo delle risorse economiche destinate al personale e del fondo di Amministrazione nell'ambito dei criteri e delle modalita' previste nell'accordo negoziale;
  • h)disciplina dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
  • i)((definizione dei criteri e dei parametri applicativi per l'individuazione dei distaccamenti disagiati.)) in sede di Amministrazione locale:
  • a)criteri generali per la mobilita' del personale nell'ambito delle articolazioni centrali e territoriali;
  • b)criteri generali per la realizzazione dei programmi di formazione, mantenimento e aggiornamento professionale nell'ambito delle articolazioni centrali e regionali. 2. Nelle materie di contrattazione integrativa, decorsi trenta giorni dall'inizio delle trattative senza che sia stato raggiunto un accordo, le parti riassumono la liberta' di iniziativa; d'intesa tra le parti, il termine e' prorogabile di altri trenta giorni. 3. La contrattazione integrativa nazionale non puo' essere in contrasto con i vincoli risultanti dal presente decreto, o comportare oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale del bilancio del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate. 4. Le ipotesi di accordi integrativi nazionali, corredate da un'apposita relazione tecnico - finanziaria e una relazione illustrativa certificate dal competente organo di controllo, sono trasmesse alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria Generale dello Stato che le esaminano entro trenta giorni e ne accertano congiuntamente la compatibilita' di cui al comma 3. 5. Per le materie oggetto della contrattazione integrativa nazionale e della contrattazione decentrata a livello centrale e territoriale si applica la normativa derivante dai relativi precedenti accordi fino a quando non intervengano i successivi.».

Testo vigente dal 4 settembre 2025

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Che cosa è cambiato dal 4 settembre 2025

Confronto con la versione in vigore dal 17 agosto 2022 al 4 settembre 2025. 13 parole aggiunte.

aggiunto: i) definizione dei criteri e dei parametri applicativi per l'individuazione dei distaccamenti disagiati. in sede di Amministrazione locale:

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2022-06-17;121~art41 · fonte del testo