Art. 2
Le rate di pensione e di assegni pagabili in contanti, compresi nei supporti informatici di cui al comma 2 dell'art. 1, possono essere riscossi entro il secondo mese successivo a quello di esigibilita'. Per le rate non riscosse entro il termine di cui al precedente comma 1, gli uffici pagatori restituiscono alla Banca d'Italia i relativi importi mediante singoli "storni di bonifico". Tali importi saranno quindi versati cumulativamente al capo X, capitolo 2368 dello stato di previsione dell'entrata a cura della stessa Banca d'Italia, la quale trasmettera' la relativa quietanza al Centro di elaborazione del sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze, comunicando per via telematica tutte le informazioni presenti nei singoli bonifici originari. Il sistema informativo ne dara' comunicazione alle competenti direzioni provinciali dei servizi vari per i conseguenti adempimenti.
Testo vigente dal 25 giugno 2002
