((Per emergenze di durata continuativa presumibilmente superiore a 48 ore e per le quali non e' stato deliberato lo stato di emergenza di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, il personale inviato in missione svolge, nei limiti della durata dell'emergenza e nell'ambito dello specifico monte ore di lavoro straordinario autorizzato annualmente con il decreto ministeriale previsto dall'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, il seguente orario di lavoro:

  • a)operazioni di ricerca e soccorso di persone disperse o in imminente pericolo di vita: 24 ore su 24;
  • b)operazioni di soccorso e primarie attivita' di messa in sicurezza e mitigazione del rischio residuo: 16 ore su 24, salvo che non debbano essere effettuate ulteriori attivita' nel periodo di riposo obbligatorio;
  • c)operazioni di messa in sicurezza e assistenza alla popolazione fino al cessare delle esigenze: 13 ore su 24, salvo che non debbano essere effettuate ulteriori attivita' nel periodo di riposo obbligatorio.)) ((Nei casi di cui al comma 1 l'avvicendamento del personale appartenente ad altre regioni avviene di norma entro settantadue ore, sulla base di quanto pianificato e disposto dal direttore regionale o interregionale competente per territorio che assicura il coordinamento dell'impiego delle risorse pervenute, anche ai fini della gestione logistica e amministrativa. La movimentazione del personale proveniente da altre regioni e' disposta dalla Direzione Centrale per l'Emergenza, il Soccorso Tecnico e l'Antincendio Boschivo per il tramite del Centro Operativo Nazionale (CON). La gestione delle attivita' tecniche e operative e' assicurata in modo da garantire la piena continuita', sotto la direzione tecnica del Comandante dei vigili del fuoco competente per territorio che attesta lo svolgimento dei servizi.)) Al rientro in sede il personale impiegato nelle emergenze di cui al comma 1 deve osservare un periodo di riposo per il recupero psico-fisico di almeno ventiquattro ore, sulla base delle attivita' espletate. I turni di servizio, ove ricompresi nel periodo di riposo, devono essere recuperati.

Testo vigente dal 4 settembre 2025

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Che cosa è cambiato dal 4 settembre 2025

Confronto con la versione in vigore dal 17 agosto 2022 al 4 settembre 2025. 6 parole tolte, 36 parole aggiunte in 2 capoversi.

Per emergenze di durata continuativa tolto: superiore a quarantotto aggiunto: presumibilmente superiore a 48 ore e per le quali non e' stato deliberato lo stato di emergenza …

… di riposo obbligatorio. Nei casi di cui al comma 1 l'avvicendamento del personale appartenente tolto: a regioni limitrofe aggiunto: ad altre regioni avviene di norma entro settantadue ore, sulla base di quanto pianificato e disposto … il coordinamento dell'impiego delle risorse pervenute, anche ai fini della gestione logistica e amministrativaaggiunto: . La movimentazione del personale proveniente da altre regioni e' disposta dalla Direzione Centrale per l'Emergenza, il Soccorso Tecnico e l'Antincendio Boschivo per il tramite del Centro Operativo Nazionale (CON). La gestione delle attivita' tecniche e operative e' assicurata in modo da garantire …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2022-06-17;121~art21 · fonte del testo