All'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008 sono apportate le seguenti modifiche:

  • a)al comma 8 il numero «12» e' sostituito dal numero «13»;
  • b)Il comma 13 e' sostituito dal seguente: «13. Il congedo ordinario maturato e non goduto per esigenze di servizio e' monetizzabile solo all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge e delle relative disposizioni applicative.»;
  • c)in fine e' aggiunto il seguente comma: «16. La concessione o il diniego del congedo richiesto deve essere comunicato al dipendente in forma scritta entro un termine congruo dalla presentazione dell'istanza, tenuto anche conto delle eventuali esigenze prospettate dall'interessato.».

Testo vigente dal 17 agosto 2022

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2022-06-17;120~art20 · fonte del testo