Art. 1
Al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1967, n. 429, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)all'articolo 5 le parole: "120 giorni" e: "30 giorni" ovunque ricorrano, sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "150 giorni" e: "40 giorni";
- b)all'articolo 13 le parole: "30 giorni" sono sostituite dalle seguenti: "40 giorni";
- c)all'articolo 17 e' soppresso il secondo comma;
- d)all'articolo 19 la lettera b) del terzo comma e' sostituita dalla seguente: "b) essere compilato dall'autorita' da cui il militare dipende in linea diretta di servizio e revisionato da quella sovraordinata posta nella stessa linea di servizio. Autorita' competente alla compilazione e' l'ufficiale o il sottufficiale comandante del reparto o capo del servizio nell'ambito del quale il giudicando esplica la sua attivita'.";
- e)all'articolo 20 le parole: "120 giorni" e: "30 giorni" ovunque ricorrano, sono sostituite, rispettivamente dalle seguenti: "150 giorni" e: "40 giorni".
Testo vigente dal 23 maggio 2008
