Al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1967, n. 429, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)all'articolo 5 le parole: "120 giorni" e: "30 giorni" ovunque ricorrano, sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "150 giorni" e: "40 giorni";
  • b)all'articolo 13 le parole: "30 giorni" sono sostituite dalle seguenti: "40 giorni";
  • c)all'articolo 17 e' soppresso il secondo comma;
  • d)all'articolo 19 la lettera b) del terzo comma e' sostituita dalla seguente: "b) essere compilato dall'autorita' da cui il militare dipende in linea diretta di servizio e revisionato da quella sovraordinata posta nella stessa linea di servizio. Autorita' competente alla compilazione e' l'ufficiale o il sottufficiale comandante del reparto o capo del servizio nell'ambito del quale il giudicando esplica la sua attivita'.";
  • e)all'articolo 20 le parole: "120 giorni" e: "30 giorni" ovunque ricorrano, sono sostituite, rispettivamente dalle seguenti: "150 giorni" e: "40 giorni".

Testo vigente dal 23 maggio 2008

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2008-04-18;91~art1 · fonte del testo