Il Ministero degli affari esteri, entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda, verificata la completezza e la regolarita' della stessa e della relativa documentazione, accertati lo stato di bisogno in Italia del richiedente, per il tramite della prefettura territorialmente competente, nonche' la possibilita' del riacquisto della residenza "in loco", accoglie la domanda e provvede al pagamento del biglietto di viaggio, ove il ristabilimento non abbia avuto ancora luogo. L'erogazione dell'indennita' e' subordinata alla condizione della certificazione da parte dell'interessato della fissazione della residenza nello Stato di provenienza. L'interessato e' tenuto a restituire all'Amministrazione l'importo dell'indennizzo ricevuto, ove chieda volontariamente la cancellazione dall'AIRE e il trasferimento della residenza in Italia prima che sia trascorso un anno dal suo rientro nello Stato estero.

Testo vigente dal 8 maggio 1997

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-03-18;119~art3 · fonte del testo