[1]La domanda, in carta semplice, e' presentata nell'ipotesi di cui all'articolo 1, comma 1, al Ministero degli affari esteri - Direzione generale emigrazione e affari sociali - Ufficio II - Reparto profughi, e nell'ipotesi di cui all'articolo 1, comma 2, alla rappresentanza consolare competente personalmente o a mezzo lettera raccomandata. Ai fini del termine fa fede la data di presentazione agli uffici competenti o la data di spedizione della raccomandata. La domanda deve contenere le seguenti indicazioni:
- a)generalita' del richiedente e dei familiari a carico;
- b)Paese e luogo di provenienza, nonche' comune di residenza in Italia;
- c)indicazione del decreto di riconoscimento della qualifica di profugo;
- d)localita' in cui il richiedente intende ristabilirsi e, ove questa sia diversa dalla localita' in cui l'interessato aveva avuto residenza, le ragioni del cambiamento;
- e)l'attivita' lavorativa alla quale il richiedente intende dedicarsi o i mezzi necessari al sostentamento suo e della sua famiglia;
- f)lo stato di bisogno. La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione:
- a)dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, relativamente alle qualita', fatti e stati di cui alle lettere a) e b)
[2]del comma 2;
- b)copia del provvedimento di riconoscimento della qualita' di profugo;
- c)certificato di residenza all'AIRE (anagrafe degli italiani residenti all'estero).
Testo vigente dal 8 maggio 1997
