[1]La domanda, in carta semplice, e' presentata nell'ipotesi di cui all'articolo 1, comma 1, al Ministero degli affari esteri - Direzione generale emigrazione e affari sociali - Ufficio II - Reparto profughi, e nell'ipotesi di cui all'articolo 1, comma 2, alla rappresentanza consolare competente personalmente o a mezzo lettera raccomandata. Ai fini del termine fa fede la data di presentazione agli uffici competenti o la data di spedizione della raccomandata. La domanda deve contenere le seguenti indicazioni:

  • a)generalita' del richiedente e dei familiari a carico;
  • b)Paese e luogo di provenienza, nonche' comune di residenza in Italia;
  • c)indicazione del decreto di riconoscimento della qualifica di profugo;
  • d)localita' in cui il richiedente intende ristabilirsi e, ove questa sia diversa dalla localita' in cui l'interessato aveva avuto residenza, le ragioni del cambiamento;
  • e)l'attivita' lavorativa alla quale il richiedente intende dedicarsi o i mezzi necessari al sostentamento suo e della sua famiglia;
  • f)lo stato di bisogno. La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione:
  • a)dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, relativamente alle qualita', fatti e stati di cui alle lettere a) e b)

[2]del comma 2;

  • b)copia del provvedimento di riconoscimento della qualita' di profugo;
  • c)certificato di residenza all'AIRE (anagrafe degli italiani residenti all'estero).

Testo vigente dal 8 maggio 1997

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-03-18;119~art2 · fonte del testo