Art. 6 — Funzioni vicarie

Il direttore dell'Agenzia, con proprio provvedimento, individua un dirigente generale al quale, in caso di sua assenza o impedimento, sono attribuite le funzioni vicarie. In caso di contemporanea assenza o impedimento, le funzioni vicarie sono attribuite, al dirigente generale della direzione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) o, qualora questi sia stato individuato come vicario ai sensi del primo periodo, al dirigente generale con maggiore anzianita' di ruolo.

Testo vigente dal 16 ottobre 2018

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2018-08-09;118~art6 · fonte del testo