Art. 4 — Alta vigilanza ministeriale

La fondazione lirico-sinfonica dotata di forma organizzativa speciale e' sottoposta all'alta vigilanza del Ministro per i beni e le attivita' culturali. L'alta vigilanza si estrinseca:

  • a)nella verifica del perseguimento, da parte della fondazione, delle finalita' di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367;
  • b)nell'approvazione dello statuto e delle relative modifiche statutarie, proposte dalla fondazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
  • c)nell'esame dei bilanci consuntivi, trasmessi dalla fondazione entro trenta giorni dall'approvazione, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze;
  • d)nella verifica del rispetto, da parte della fondazione, degli impegni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, ai fini della conservazione dei diritti e delle prerogative riconosciuti dalla legge agli enti originari;
  • e)nella verifica dei presupposti e delle condizioni per l'applicazione delle misure di amministrazione straordinaria di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367;
  • f)nello svolgimento delle funzioni indicate all'articolo 3, comma 4, e all'articolo 5, comma 2, del presente regolamento.

Testo vigente dal 22 luglio 2011

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2011-05-19;117~art4 · fonte del testo