Art. 2 — Presupposti e requisiti
Il Ministro per i beni e le attivita' culturali riconosce con proprio decreto, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, la qualifica di «Fondazione lirico-sinfonica dotata di forma organizzativa speciale» alle fondazioni lirico-sinfoniche che presentano tutti i requisiti di cui alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge. I presupposti e i requisiti consistono:
- a)nella peculiarita' in campo lirico-sinfonico, desunta dalla specificita' della fondazione nella storia della cultura operistica e sinfonica italiana;
- b)nella assoluta rilevanza internazionale, desunta dall'accertata capacita' della fondazione di programmare e realizzare, in modo sistematico e non occasionale, una parte significativa della propria attivita' lirico-sinfonica in ambito internazionale;
- c)nella eccezionale capacita' produttiva, desunta dall'ampia offerta culturale, ben articolata, diversificata e positivamente caratterizzata dal ricorso sistematico e non occasionale a forme di collaborazione con altri soggetti pubblici e privati;
- d)nella capacita' di conseguire l'equilibrio economico-patrimoniale di bilancio, che non deve derivare da operazioni di rivalutazioni del patrimonio, realizzato per almeno quattro volte consecutive nei cinque esercizi precedenti l'istanza di riconoscimento della forma organizzativa speciale, a tal fine desunta:
- 1)dalla realizzazione di rilevanti ricavi propri;
- 2)dal significativo e continuativo apporto finanziario, alla gestione o al patrimonio, da parte di soggetti privati, nonche' dalla capacita' di attrarre, nell'ultimo triennio, sponsor privati;
- 3)dalla entita' dei ricavi provenienti dalle vendite e dalle prestazioni rese, non inferiore, nell'ultimo bilancio approvato, al 40 per cento dell'ammontare del contributo statale.
Testo vigente dal 22 luglio 2011
