La Commissione per le pari opportunita' fra uomo e donna, gia' istituita ai sensi dell'articolo 3, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, di seguito denominata: "Commissione", opera presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per i diritti e le pari opportunita' e ha durata di tre anni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. La Commissione e' composta da ((ventisei)) membri:

  • a)il Ministro per i diritti e le pari opportunita', di seguito denominato "Ministro", che la presiede;
  • b)undici componenti scelti nell'ambito delle associazioni e dei movimenti delle donne maggiormente rappresentativi sul piano nazionale;
  • c)tre donne che si siano particolarmente distinte, per riconoscimenti e titoli, in attivita' scientifiche, letterarie, sociali e imprenditoriali;
  • d)tre rappresentanti regionali designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
  • e)quattro personalita' espressive degli organismi sindacali con peculiare esperienza in materia di politiche di genere;
  • f)tre componenti scelti nell'ambito delle organizzazioni imprenditoriali e della cooperazione femminile maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
  • f-bis)la consigliera o il consigliere nazionale di parita'. Il Vice Presidente, nominato ai sensi dell'articolo 4, sostituisce il Presidente in caso di assenza o di temporaneo impedimento o su delega dello stesso. Il Segretario, nominato ai sensi dell'articolo 4, collabora con il Presidente e il Vice Presidente e, sulla base del programma di lavoro approvato dal Presidente, cura gli adempimenti ai fini dell'insediamento dei gruppi di lavoro, sentite le indicazioni dei componenti, partecipando ai lavori dei medesimi gruppi quando necessario. La Commissione si riunisce almeno nove volte l'anno. Alle riunioni della Commissione partecipa, senza diritto di voto, il Capo Dipartimento per le pari opportunita'. Almeno due volte l'anno, la Commissione si riunisce a composizione allargata, con la partecipazione di un rappresentante di pari opportunita' per ogni regione e provincia autonoma, anche al fine di acquisire osservazioni, richieste e segnalazioni in merito a questioni che rientrano nell'ambito delle competenze del sistema delle regioni e delle autonomie locali. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 25 GENNAIO 2010, N. 5)). Per la partecipazione alle riunioni della Commissione i componenti non hanno diritto a percepire alcun compenso o indennita'; ai componenti che abbiano la sede di servizio fuori dal comune sede della riunione della Commissione, o del gruppo di lavoro cui eventualmente partecipino, vengono rimborsate le spese di viaggio, purche' debitamente documentate; parimenti sono rimborsate le spese di viaggio, vitto ed alloggio, per eventuali missioni deliberate dalla Commissione. I componenti decadono dalla Commissione per assenze alle riunioni non giustificate anche non continuative superiori a quattro. La decadenza e' dichiarata dal Ministro.

Testo vigente dal 20 febbraio 2010

Norme correlate

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Richiamate nel testo

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Che cosa è cambiato dal 20 febbraio 2010

Confronto con la versione in vigore dal 6 marzo 2009 al 20 febbraio 2010. 27 parole tolte, 21 parole aggiunte in 2 capoversi.

… dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. La Commissione e' composta da tolto: venticinque aggiunto: ventisei membri:

aggiunto: f-bis) la consigliera o il consigliere nazionale di parita'. Il Vice Presidente, nominato ai sensi dell'articolo 4, sostituisce il Presidente in caso … questioni che rientrano nell'ambito delle competenze del sistema delle regioni e delle autonomie locali. tolto: Alle riunioni della Commissione puo' essere invitata la consigliera o il consigliere nazionale di parita' quando si discuta di questioni che coinvolgono materie di loro competenza aggiunto: PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 25 GENNAIO 2010, N. 5. Per la partecipazione alle riunioni della Commissione i componenti non hanno diritto a …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2007-05-14;115~art1 · fonte del testo