[1]Allegato 1

[2]Statuto dell'Ispettorato nazionale del lavoro

[3]Art. 1.

[4]Ispettorato nazionale del lavoro

[5]1. L'Agenzia unica per le ispezioni del lavoro denominata «Ispettorato nazionale del lavoro», di seguito «Ispettorato», istituita ai sensi del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, di seguito denominato decreto istitutivo, ha personalita' giuridica di diritto pubblico ed e' dotata di autonomia organizzativa e contabile. 2. L'Ispettorato e' sottoposto alla vigilanza del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al controllo della Corte dei conti, che lo esercita secondo le modalita' previste dalla legge. 3. L'attivita' dell'Ispettorato e' disciplinata dal decreto istitutivo e dal presente statuto. 4. All'Ispettorato si applica l'articolo 1 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 secondo quanto previsto dall'articolo 9 del decreto istitutivo. 5. L'Ispettorato ha la sua sede centrale in Roma e un massimo di ottanta sedi territoriali individuate dai decreti di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto istitutivo.

Testo vigente dal 21 giugno 2016

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2016-05-26;109~art1 · fonte del testo