Art. 2 — Dipartimenti del Ministero
Provvedimento abrogato dal d.p.c.m. 11 febbraio 2014, n. 59.
Abrogato dal 23 aprile 2014
Provvedimento abrogato dal d.p.c.m. 11 febbraio 2014, n. 59.
Abrogato dal 23 aprile 2014
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2 versioni dal 2011
Confronto con la versione in vigore dal 14 luglio 2011 al 23 aprile 2014. 682 parole tolte, 12 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: I dipartimenti di cui all'articolo 1, comma 1, sono i seguenti:
tolto: a) Dipartimento della sanita' pubblica e dell'innovazione;
tolto: b) Dipartimento della programmazione e dell'ordinamento del Servizio sanitario nazionale;
tolto: c) Dipartimento della sanita' pubblica veterinaria, della sicurezza alimentare e degli organi collegiali per la tutela della salute. I dipartimenti di cui al comma 1 assicurano l'esercizio organico, coordinato e integrato delle funzioni del Ministero ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni. Gli incarichi di direzione dei dipartimenti sono conferiti ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il capo del dipartimento conferisce a uno dei dirigenti preposti agli uffici di cui al comma 4 le funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento. I dipartimenti sono articolati in uffici di livello dirigenziale generale, di seguito denominati «direzioni generali». I dirigenti preposti ai predetti uffici e il direttore dell'Ufficio generale delle risorse, dell'organizzazione e del bilancio conferiscono a un dirigente di seconda fascia le funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento. I capi dei dipartimenti, esercitano i poteri e le funzioni di cui all'articolo 5, commi 3 e 5, del citato decreto legislativo n 300 del 1999; i dirigenti titolari degli uffici di livello dirigenziale generale in cui si articola ciascun dipartimento dipendono funzionalmente dal capo del dipartimento. Nell'ambito di ogni dipartimento ciascuna Direzione generale svolge i compiti in materia di contenzioso connesso alle attivita' di rispettiva competenza assumendone la responsabilita'. Il coordinamento del contenzioso afferente piu' direzioni dello stesso Dipartimento e' assicurato dal capo dipartimento. Il coordinamento del contenzioso tra piu' dipartimenti o tra i dipartimenti e l'Ufficio generale di cui all'articolo 9, comma 1, e' rimesso alle indicazioni della Conferenza permanente dei capi dei dipartimenti di cui al comma 10. Nell'esercizio dei poteri di coordinamento, direzione e controllo, il capo del dipartimento opera in modo da sviluppare la programmazione delle attivita' e dei processi, la collaborazione e l'integrazione funzionale tra le strutture dipartimentali, la circolazione delle informazioni e delle esperienze, promuovendo anche la creazione di strutture temporanee interfunzionali per la gestione di progetti di particolare rilievo o di processi che richiedono contributi di piu' strutture operative. Ai fini del perseguimento dei risultati complessivi della gestione amministrativa, il capo del dipartimento: assicura la stretta integrazione tra le attivita' degli uffici nello svolgimento delle funzioni; rappresenta unitariamente il dipartimento nelle relazioni con l'esterno, curando lo sviluppo della collaborazione operativa fra le strutture dipartimentali e le altre amministrazioni ed enti del settore pubblico; fornisce, direttamente o per il tramite degli uffici, il supporto istituzionale alle funzioni del Ministro; cura, sentito l'Ufficio generale delle risorse, dell'organizzazione e del bilancio, la mobilita' del personale non dirigenziale fra gli uffici centrali delle direzioni generali che fanno capo al dipartimento. Ciascuna Direzione generale provvede alle attivita' connesse all'espletamento degli atti di gara concernenti le rispettive competenze, assumendone le relative responsabilita'. La Conferenza permanente dei capi dei dipartimenti del Ministero, di seguito denominata «Conferenza», alla quale possono essere invitati i direttori generali per le materie di competenza, svolge funzioni di coordinamento generale sulle questioni comuni alle attivita' di piu' dipartimenti e puo' formulare proposte al Ministro per l'emanazione di indirizzi e direttive per assicurare il raccordo operativo tra dipartimenti. La Conferenza elabora linee e strategie generali in materia di coordinamento delle attivita' informatiche, nonche', con la presenza del direttore dell'Ufficio generale delle risorse, dell'organizzazione e del bilancio, in materia di gestione delle risorse umane, di servizi comuni e affari generali svolti in gestione unificata. Essa elabora altresi' proposte per la pianificazione delle attivita' del Centro polifunzionale per la salute pubblica. La Conferenza si riunisce, in via ordinaria, almeno due volte l'anno in date concordate fra i capi dei dipartimenti e, in via straordinaria, su motivata richiesta di almeno un capo dipartimento. La Conferenza si riunisce inoltre su richiesta del Ministro, per questioni che investono i rapporti fra il livello politico e l'alta dirigenza del Ministero. La Conferenza, quando non sia presente il Ministro, e' presieduta dal capo dipartimento con maggiore anzianita' di incarico o, a parita' di anzianita' di incarico, dal capo dipartimento piu' anziano.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.C.M. 11 FEBBRAIO 2014, N. 59
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2011-03-11;108~art2 · fonte del testo
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