Art. 16 — Sanzioni

A seguito delle verifiche di cui all'articolo 15, ovvero di accertamenti posti in essere in relazione a segnalazioni o eventi particolari, la Commissione puo':

  • a)censurare l'ente responsabile di irregolarita';
  • b)prescrivere l'adeguamento delle modalita' operative dell'ente alle previsioni della legge e del presente regolamento;
  • c)disporre la limitazione dell'assunzione di incarichi in relazione, tra l'altro, al numero di procedure adottive pendenti o a segnalazioni degli aspiranti genitori adottivi sulla qualita' del servizio ricevuto;
  • d)disporre la modifica della estensione territoriale della operativita' dell'ente autorizzato in ambito nazionale. Nei casi piu' gravi, la Commissione puo' sospendere l'autorizzazione per un periodo determinato, assegnando all'ente un termine entro il quale eliminare le irregolarita'; trascorso detto termine senza che l'ente abbia provveduto, la Commissione procede alla revoca dell'autorizzazione. Qualora venga accertato il venire meno di requisiti che hanno determinato il rilascio dell'autorizzazione, o qualora l'attivita' svolta dall'ente non sia rispondente ai principi e alle disposizioni della Convenzione, della legge sull'adozione e del presente regolamento, la Commissione dispone la revoca dell'autorizzazione. I provvedimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 sono adottati nel rispetto delle norme sul procedimento amministrativo e previa contestazione dei fatti e delle ragioni per cui si intende procedere all'adozione di tali provvedimenti. In caso di revoca o sospensione dell'attivita', le procedure di adozione in carico all'ente sono proseguite a cura della Commissione, che puo' avvalersi di esperti e consulenti, stipulare apposite convenzioni e concludere accordi con altri enti, nei limiti delle proprie disponibilita' di bilancio.

Testo vigente dal 25 luglio 2007

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2007-06-08;108~art16 · fonte del testo