Art. 14 — Modalità operative dell'ente autorizzato
L'ente autorizzato, oltre a svolgere gli adempimenti disposti dalla legge sull'adozione:
- a)tiene un registro cronologico degli incarichi conferitigli e li comunica mensilmente alla Commissione;
- b)conserva la documentazione relativa agli aspiranti alla adozione;
- c)trasmette al tribunale per i minorenni competente e alla Commissione la documentazione inerente la situazione degli aspiranti genitori adottivi e del minore proposto per l'adozione, con particolare riguardo alla sua condizione di abbandono, segnalando successivamente anche ai servizi ogni variazione significativa della situazione personale o familiare degli aspiranti genitori adottivi, ai fini delle valutazioni di competenza;
- d)comunica tempestivamente alla Commissione ogni variazione o modifica riguardante i propri dati, l'attivita' ed i rappresentanti all'estero;
- e)trasmette entro il 31 gennaio di ogni anno alla Commissione una relazione sulla propria attivita' e ulteriori dati forniti secondo uno schema predisposto dalla Commissione, nonche', entro il 30 giugno, il bilancio consuntivo;
- f)segnala alla Commissione eventuali difficolta' incontrate nello svolgimento dei procedimenti amministrativi e giudiziari relativi alle adozioni all'estero;
- g)partecipa alle audizioni richieste dalla Commissione;
- h)segnala alla Procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni e alla Commissione eventuali situazioni familiari, successive all'adozione, che potrebbero comportare pregiudizio per il minore, informandone i servizi territorialmente competenti. L'ente autorizzato e' tenuto al rispetto delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali. L'ente autorizzato rende disponibili periodicamente, anche mediante proprie pubblicazioni, i dati quantitativi relativi all'attivita' svolta, alle modalita' operative, ai costi dell'attivita' e alle spese per l'adozione.
Testo vigente dal 25 luglio 2007
