Art. 22 — Disposizioni sul SECIT
Articolo abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 agosto 2008
Articolo abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 agosto 2008
1 massima che riguarda l’art. 22, dalle Rassegne del Massimario.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 2001
Confronto con la versione in vigore dal 10 aprile 2001 al 22 agosto 2008. 504 parole tolte, 20 parole aggiunte in 17 capoversi.
tolto: Il Servizio consultivo e ispettivo tributario, composto di cinquanta esperti, elabora studi di politica economica e tributaria e di analisi fiscale in conformita' agli indirizzi stabiliti dal Ministro per la definizione degli obiettivi e dei programmi anche ai sensi dell'articolo 3 e 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, acquisendo informazioni e utilizzando dati in possesso dell'amministrazione finanziaria, ivi comprese le agenzie, e a richiesta del Ministro e sulla base di specifiche direttive effettua valutazioni sulle modalita' complessive dell'esercizio delle funzioni fiscali da parte del corpo della Guardia di finanza, e delle agenzie ai fini della vigilanza generale da parte del Ministro stesso. Il servizio resta disciplinato dalla legge 24 aprile 1980, n, 146. Per soddisfare esigenze di studio e di vigilanza del dipartimento, il Ministro puo' individuare e distaccare presso lo stesso, esperti del servizio nel limite di un contingente non superiore al 50 per cento dei componenti previsti. Detti esperti sono funzionalmente dipendenti dal capo del dipartimento. La composizione del comitato di coordinamento di' cui all'articolo 11, quarto comma della legge 24 aprile 1980, n. 146, e' modificata con la sostituzione del segretario generale, dei direttori generali dei dipartimenti e del direttore generale degli affari generali e del personale con il capo di Gabinetto, il presidente del Servizio per il controllo interno, il capo del dipartimento e il rettore della Scuola centrale tributaria. Ai componenti del servizio consultivo ed ispettivo tributario spetta un trattamento economico omnicomprensivo pari al trattamento economico fondamentale previsto dal contratto collettivo nazionale per i dirigenti di prima fascia. Tale trattamento, se piu' favorevole, integra, per la differenza il trattamento economico in godimento. In aggiunta al predetto trattamento, ai componenti del servizio e' in ogni caso corrisposta una speciale indennita' di misura pari al trattamento economico fondamentale previsto dal contratto collettivo nazionale per i dirigenti di prima fascia. Ai componenti del servizio nominati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, continua ad essere corrisposto il trattamento economico gia' attribuito, ove piu' favorevole. Nella legge n. 146 del 1980, sono abrogate le seguenti disposizioni:
tolto: a) l'articolo 9;
tolto: b) nell'articolo 10:
tolto: 1) il primo comma
tolto: 2) al terzo comma, le parole:", sentito il Consiglio superiore delle finanze";
tolto: c) nell'articolo 11,
tolto: 1) il primo comma;
tolto: 2) il secondo periodo del terzo comma,
tolto: 3) al quarto comma, il secondo periodo;
tolto: 4) al quinto comma, lettera b), le parole:", previa relazione del coordinatore della seconda sezione, per quanto riguarda l'attivita' specifica";
tolto: 5) al quinto comma, lettera c), le parole: "a norma della lettera a), b), c) e d-bis) del secondo comma dell'articolo 9, trasmettendole con il proprio parere agli uffici finanziari competenti";
tolto: 6) al quinto comma, lettera d), le parole: "per la programmazione sistematica dell'attivita' antievasione e per la predisposizione dei programmi di accertamento di cui al secondo comma dell'articolo 9";
tolto: 7) al quinto comma, la lettera e);
tolto: 8) il sesto comma;
tolto: 9) al settimo comma, terzo periodo, le parole: "assegnati alla seconda sezione";
tolto: 10) l'ottavo e il nono comma;
tolto: d) nell'articolo 12, il primo, il secondo ed il quinto comma.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-03-26;107~art22 · fonte del testo
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