Art. 2 — Il Comitato dei Ministri
Fatte salve le altre competenze stabilite dalla legge, il Comitato dei Ministri di cui all'art. 4 della legge, nell'ambito del potere di alta vigilanza, adotta gli atti di indirizzo e coordinamento dei Servizi ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge e propone gli stanziamenti di cui all'art. 21, comma 2, lettera d), della legge. Al Comitato partecipano anche i Ministri non facenti parte del Comitato stesso, quando vengano trattate questioni che riguardino i relativi Dicasteri.
Testo vigente dal 10 aprile 1993
