Art. 9 — Intese in forma semplificata
Articolo abrogato dalla l. 6 maggio 2015, n. 52.
Abrogato dal 23 maggio 2015
Articolo abrogato dalla l. 6 maggio 2015, n. 52.
Abrogato dal 23 maggio 2015
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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2 versioni dal 2003
Confronto con la versione in vigore dal 13 maggio 2003 al 23 maggio 2015. 306 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Le rappresentanze diplomatiche italiane considerano concluse le intese con i Governi degli Stati chegarantiscono che l'esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini italiani ivi residenti si svolga secondo le condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, della legge. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 19, commi 1, 3 e 4, della legge, le rappresentanze diplomatiche italiane possono concludere le intese con i Governi degli Stati presso i quali il capo missione e' accreditato, pur non avendovi la residenza permanente, se i sistemi postali degli Stati interessati al transito della corrispondenza garantiscono l'esercizio del diritto di voto e il suo svolgimento in condizioni di eguaglianza, di liberta' e di segretezza. Ai sensi dell'articolo 19, comma 3, della legge, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello previsto per la scadenza naturale della legislatura, il Ministro degli affari esteri comunica al Presidente del Consiglio dei Ministri, che ne informa le Camere, e al Ministro dell'interno l'elenco degli Stati con i cui Governi non sono state concluse le intese in forma semplificata. In caso di scioglimento anticipato delle Camere o di indizione di referendum popolare, il Ministro degli affari esteri comunica tale elenco al Presidente del Consiglio dei Ministri, che ne informa le Camere, e al Ministro dell'interno entro il decimo giorno successivo alla indizione delle votazioni. Il Ministro degli affari esteri comunica al Presidente del Consiglio dei Ministri, che ne informa le Camere, e al Ministro dell'interno del verificarsi, nei diversi Stati, delle situazioni di cui all'articolo 19, comma 4, della legge, entro il decimo giorno successivo alla indizione delle votazioni. Nei casi di cui all'articolo 19, commi 3 e 4 della legge, l'ufficio consolare informa, salvo i casi di accertata impossibilita' o di forza maggiore, l'elettore che, non essendo applicabili le disposizioni di legge sul voto per corrispondenza, puo' esercitare il diritto di voto in Italia.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 6 MAGGIO 2015, N. 52
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
La nota di aggiornamento ufficiale
L. 6 maggio 2015, n. 52
La L. 6 maggio 2015, n. 52 ha disposto (con l'art. 2, comma 35) che la presente abrogazione si applica per le elezioni della Camera dei deputati a decorrere dal 1° luglio 2016.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2003-04-02;104~art9 · fonte del testo
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