I praticanti procuratori non abilitati al patrocinio davanti alle preture debbono tenere apposito libretto, rilasciato, numerato e precedentemente vistato dal presidente del consiglio dell'Ordine o da un suo delegato, nel quale debbono annotare:

  • a)le udienze cui il praticante ha assisitito, con l'indicazione delle parti e del numero di ruolo dei processi; l'assistenza non puo' essere inferiore a venti udienze per ogni semestre, con esclusione di quelle oggetto di mero rinvio;
  • b)gli atti processuali o relativi ad attivita' stragiudiziali piu' rilevanti, alla cui predisposizione e redazione abbiano partecipato, con l'indicazione del loro oggetto;
  • c)le questioni giuridiche di maggior interesse alla cui trattazione abbiano assistito o collaborato. Il libretto della pratica deve essere esibito al consiglio dell'Ordine al termine di ogni semestre, con l'annotazione del professionista presso il cui studio la pratica e' stata effettuata attestante la veridicita' delle indicazioni ivi contenute. Il consiglio dell'Ordine ha facolta' di accertare la veridicita' delle annotazioni contenute nel libretto nei modi ritenuti piu' opportuni.

Testo vigente dal 4 maggio 1990

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-04-10;101~art6 · fonte del testo