Il registro speciale dei praticanti, di cui all'art. 8 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, contiene, oltre alle generalita' complete degli iscritti ed alla data di inizio della pratica, l'indicazione dei trasferimenti, delle interruzioni, delle cancellazioni, nonche' degli studi professionali presso cui la pratica viene esercitata, con gli eventuali cambiamenti intervenuti. Il provvedimento di iscrizione nel registro speciale e' immediatamente comunicato, a cura del consiglio dell'Ordine, anche al professionista presso il cui studio la pratica deve essere svolta. Il periodo di pratica svolto presso lo studio di un professionista diverso da quello precedentemente indicato al consiglio dell'Ordine, senza la previa comunicazione scritta al consiglio medesimo, non e' riconosciuto efficace ai fini del compimento della pratica stessa e del rilascio del relativo certificato a norma dell'art. 10 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37.

Testo vigente dal 4 maggio 1990

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-04-10;101~art5 · fonte del testo