Art. 47 — Assistenza tributaria
Provvedimento abrogato dal decreto 2 settembre 2010, n. 169.
Abrogato dal 30 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal decreto 2 settembre 2010, n. 169.
Abrogato dal 30 ottobre 2010
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2 versioni dal 1997
Confronto con la versione in vigore dal 19 aprile 1997 al 30 ottobre 2010. 254 parole tolte, 9 parole aggiunte in 7 capoversi.
tolto: Gli onorari specifici sono determinati in funzione della complessita' dell'atto o documento predisposto come risulta dalla tabella 2 che fa parte integrante del presente regolamento. Gli onorari graduali, da cumulare con i suddetti onorari specifici, sono determinati in funzione del valore della pratica come risulta dalla tabella 3 che fa parte integrante del presente regolamento. Il valore della pratica e' determinato:
tolto: a) per le dichiarazioni dei redditi propri: in base all'importo complessivo delle entrate lorde, dei ricavi o profitti che concorrono alla determinazione dei redditi o delle perdite dichiarate;
tolto: b) per le dichiarazioni dei redditi di terzi: in base all'importo complessivo delle ritenute operate;
tolto: c) per le dichiarazioni IVA: in base alla sommatoria dei valori imponibili, non imponibili ed esenti;
tolto: d) per le dichiarazioni di successione e le dichiarazioni INVIM: in base al valore dichiarato dei beni;
tolto: e) per i ricorsi, appelli, memorie alle Commissioni Tributarie: in base all'importo delle imposte, tasse, contributi, pene pecuniarie, soprattasse, multe, penali, interessi che sarebbero dovuti sulla base dell'atto impugnato o in contestazione oppure dei quali e' richiesto il rimborso;
tolto: f) per le comunicazioni, denunce, esposti, istanze, memorie, risposte a questionari indirizzati ad uffici finanziari: in analogia con i criteri previsti per gli atti sopra elencati. Per la concreta determinazione degli onorari graduali all'interno del minimo o del massimo si ha riguardo al concreto posizionamento all'interno degli scaglioni del valore della pratica ma anche, in particolar modo per i ricorsi, appelli e memorie alle Commissioni Tributarie, alla complessita' e originalita' di diritto o di merito della questione trattata.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL DECRETO 2 SETTEMBRE 2010, N. 169
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-03-06;100~art47 · fonte del testo
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