Art. 1 — Modifiche all'articolo 121 della Costituzione

All'articolo 121 della Costituzione sono apportate le seguenti modifiche:

  • a)al secondo comma, sono soppresse le parole: "e regolamentari";
  • b)il quarto comma e' sostituito dal seguente: "Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica della Giunta e ne e' responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica".

Testo vigente dal 22 dicembre 1999

Norme correlate

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Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

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urn:nir:stato:legge.costituzionale:1999-11-22;1~art1 · fonte del testo