((1. Per le agevolazioni tariffarie previste dagli articoli 17 e 20 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e' autorizzato il rimborso alle Poste italiane S.p.a. della somma di lire 8 miliardi per le consultazioni elettorali indette per l'anno 1998. E' altresi' autorizzato per lo stesso titolo, in relazione alle consultazioni elettorali svoltesi nell'anno 1997, il rimborso alle Poste italiane S.p.a. della somma di lire 5 miliardi)). 2. ((IL COMMA 2 E' SOSTITUITO DALL'ATTUALE COMMA 1 DEL PRESENTE DECRETO)). 3. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, pari a lire 13 miliardi per l'anno finanziario 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno medesimo, allo scopo utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero della difesa. 4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Testo vigente dal 10 luglio 1998
