Art. 3 — Pubblicità elettorale
DECRETO DECADUTO
Testo vigente dal 19 marzo 1996
DECRETO DECADUTO
Testo vigente dal 19 marzo 1996
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2 versioni dal 1996
Confronto con la versione in vigore dal 18 gennaio 1996 al 19 marzo 1996. 238 parole tolte, 2 parole aggiunte.
tolto: Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino a tutto il trentunesimo giorno precedente la data delle elezioni, e' consentita soltanto la pubblicita' elettorale che contenga l'esposizione di elementi oggettivi attinenti alla denominazione del soggetto politico, al contrassegno del soggetto politico ed all'appartenenza del soggetto politico ad una determinata forza politica. Sono sempre vietate la propaganda e la pubblicita' politiche ed elettorali contenenti prospettazioni informative false, scene o slogan denigratori o che usino tecniche di suggestione dirette a promuovere un'immagine negativa dei competitori lesiva dei diritti della persona. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e' vietata la pubblicita' elettorale nella concessionaria pubblica. Le inserzioni e gli spot di pubblicita' elettorale sono pubblicati o trasmessi in modo distinto rispetto agli altri messaggi pubblicitari, recando l'apposita scritta "pubblicita' elettorale". Le trasmissioni di pubblicita' elettorale non sono computate nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge. A partire dal trentesimo giorno precedente la data delle elezioni e' vietata ogni forma di pubblicita' elettorale, anche se avente il contenuto di cui al comma 1 ed anche se relativa a successive consultazioni elettorali indette. In tale ultimo caso, il divieto puo' essere derogato, tenuto conto del numero degli elettori interessati e della rilevanza territoriale delle elezioni, con provvedimento del Garante. La presente disposizione non si applica alle consultazioni referendarie, per le quali e' ammessa la pubblicita' elettorale fino a tutto il penultimo giorno prima della data della consultazione referendaria.aggiunto: DECRETO DECADUTO
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legge:1996-01-16;19~art3 · fonte del testo
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