Art. 1 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 28 MARZO 2003, N. 49, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 30 MAGGIO 2003, N. 119

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 28 marzo 2003, n. 49, convertito con modificazioni dalla L. 30 maggio 2003, n. 119

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Il D.L. 28 marzo 2003, n. 49, convertito con modificazioni dalla L. 30 maggio 2003, n. 119 ha disposto (con l'art. 10, comma 47) che il presente provvedimento e' abrogato " a decorrere dal primo periodo di applicazione del presente decreto, come individuato dal presente articolo."

Testo vigente dal 31 maggio 2003

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 272/2005

    Illegittimità dichiarata
    7 luglio 2005

    Non sono fondate, in relazione agli artt. 3, 5, 97, 115, 117 e 118 Cost., le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 21 e 21-bis, del decreto-legge n. 43 del 1999, convertito, con modificazioni, nella legge n. 118 del 1999, i quali nel prevedere la riassegnazione ai produttori delle quote resesi disponibili, demandano alle Regioni di stabilire, in generale, quali debbano essere i criteri di priorità. Nell'effettuare tale scelta, il legislatore statale ha inteso comunque imporre il rispetto di taluni criteri obiettivi, volti a garantire sull'intero territorio nazionale un trattamento uniforme tra tutti i produttori lattierio caseari che abbiano subìto una riduzione della quota di riferimento individuale in attuazione di obblighi comunitari secondo le modalità stabilite dal decreto-legge n. 727 del 1994. Orbene l'esigenza di garantire l'interesse unitario all'assegnazione di quote a soggetti che dimostrano un interesse verificabile all'attività di produzione lattiero casearia è alla base anche della scelta oggettiva di escludere dall'assegnazione di quote i produttori che in precedenza hanno venduto, ovvero affittato, in tutto o in parte, la quota di propria spettanza (art. 21, comma 1 bis). Né può ritenersi necessario un coinvolgimento delle Regioni, trattandosi di previsione e attuazione di criteri non discrezionali che prescindono dalla necessità di valutare eventuali interessi afferenti a specifici ambiti territoriali.

    Art. 7 Misure straordinarie per la crisi del settore lattiero-caseario ed altri interventi urgenti a favore dell'agricoltura · Art. 01 Misure straordinarie per la crisi del settore lattiero-caseario ed altri interventi urgenti a favore dell'agricoltura · Art. 1 Misure straordinarie per la crisi del settore lattiero-caseario ed altri interventi urgenti a favore dell'agricoltura · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Che cosa è cambiato dal 31 maggio 2003

Confronto con la versione in vigore dal 8 aprile 2000 al 31 maggio 2003. 2955 parole tolte in 9 capoversi.

tolto: Le compensazioni nazionali per i periodi di produzione lattiera 1995-1996 e 1996-1997, di cui all'articolo 3 del decreto-legge 1 dicembre 1997, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1998, n. 5, e successive modificazioni ed integrazioni, sono effettuate dall'AIMA, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sulla base degli accertamenti inviati e delle decisioni dei ricorsi di riesame fatte pervenire attraverso il sistema informatico, tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 45, comma 27, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dell'intervento sostitutivo adottato con decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 1999. Per il solo periodo 1995-1996, l'AIMA, nella esecuzione della rettifica di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 411 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 5 del 1998, e successive modificazioni, non applica le riduzioni della quota B in ottemperanza alle sentenze concernenti la illegittimita' delle stesse riduzioni. L'esubero complessivo nazionale, sul quale e' calcolato il prelievo da ripartire tra i produttori, e' costituito dalla differenza tra il quantitativo nazionale garantito ed il latte complessivamente prodotto e commercializzato in ciascun periodo. I risultati delle compensazioni sono comunicati, entro lo stesso termine, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, agli acquirenti, ai produttori e alle regioni e province autonome interessate. L'AIMA recepisce le correzioni degli errori intervenuti nelle operazioni di riesame, di cui al decretolegge n. 411 del 1997, e successive modificazioni e integrazioni, motivatamente segnalati dalle regioni e province autonome e da queste effettuate, attraverso il sistema informatico, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sulla base delle tipologie individuate nella relazione finale della commissione di garanzia quote latte. Delle predette correzioni le regioni e province autonome danno comunicazione agli interessati mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Ai fini dell'esecuzione della compensazione nazionale per il periodo 1997-1998 l'AIMA, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, effettua:

tolto: a) l'aggiornamento dei quantitativi individuali per il periodo 1997-1998, gia' accertati per detto periodo ai sensi del decreto-legge n. 411 del 1997, e successive modificazioni ed integrazioni, sulla base dei mutamenti di titolarita' ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1993, n. 569, e delle informazioni relative ai contratti ed alle mobilita' fornite dalle regioni e province autonome;

tolto: b) la comunicazione individuale ai produttori, secondo le modalita' di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto-legge n. 411 del 1997, e successive modificazioni ed integrazioni, dei quantitativi individuali di riferimento di cui alla lettera a) delle produzioni commercializzate per il periodo 1997-1998, risultanti dai modelli L1 pervenuti all'AIMA, e delle anomalie in essi riscontrate, tenuto anche conto delle risultanze dei ricorsi relativamente al numero dei capi accertati. Entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione individuale di cui alla lettera b) del comma 3, i produttori sono tenuti a trasmettere copia della medesima al rispettivo acquirente, che si avvale delle risultanze della stessa ai fini del prelievo supplementare. Le comunicazioni di cui alla lettera b) del comma 3 sono trasmesse dall'AIMA alle regioni e alle province autonome anche su supporto magnetico. Le regioni e le province autonome forniscono copia agli acquirenti, alle loro organizzazioni, nonche' alle associazioni di produttori di latte riconosciute ai sensi del regolamento (CE) n. 952/97 del Consiglio, del 20 maggio 1997. Con la medesima comunicazione di cui al comma 3, lettera b), l'AIMA provvede all'aggiornamento definitivo dei quantitativi individuali di riferimento per il periodo 1998-1999, di cui all'articolo 5 del decreto-legge n. 411 del 1997, e successive modificazioni ed integrazioni, sulla base dei mutamenti di titolarita' ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 569 del 1993, e delle informazioni relative ai contratti ed alle mobilita' fornite dalle regioni e province autonome. Tali aggiornamenti sono validi anche come attribuzione provvisoria per il periodo 1999-2000. In attesa dell'aggiornamento definitivo, le regioni e le province autonome sono autorizzate a rilasciare certificazioni provvisorie dei trasferimenti di azienda con quota o di sola quota che abbiano efficacia per il periodo 1999-2000, a condizione che tali trasferimenti riguardino aziende con quote ovvero solo quote, i cui dati siano stati regolarmente verificati ed accertati ai sensi della normativa vigente. Con decreto del Ministro per le politiche agricole, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinate le modalita' procedurali per addivenire alle determinazioni definitive, da parte delle regioni e province autonome, dei dati comunicati ai sensi dei commi 3 e 4, entro sessanta giorni dalle comunicazioni stesse, fermi restando gli accertamenti effettuati ai sensi del decreto-legge n. 411 del 1997, e successive modificazioni ed integrazioni. Ai fini dell'applicazione dei criteri di priorita' di cui al comma 8 le regioni e le province autonome, entro il termine di cui al comma 1, trasmettono all'AIMA, attraverso il sistema informatico, le informazioni relative all'esatta localizzazione delle aziende ubicate in comuni parzialmente delimitati ai sensi dell'articolo 3, paragrafi 3, 4 e 5 della direttiva 75/268/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, con effetto a decorrere dal periodo 1998-1999. L'AIMA effettua la compensazione sulla base di dati certi per il periodo 1997-1998 entro trenta giorni dalle determinazioni definitive di cui al comma 5, da parte delle regioni e province autonome, e comunque entro e non oltre il 30 settembre 1999. I risultati della compensazione sono comunicati, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, agli acquirenti, ai produttori e alle regioni e province autonome interessate. La compensazione nazionale e' effettuata per i periodi 1995-1996, 1996-1997, 1997-1998 e 1998-1999, secondo i seguenti criteri e nell'ordine:

tolto: a) in favore dei produttori titolari di quota delle zone di montagna, di cui alla direttiva 75/268/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975;

tolto: b) in favore dei produttori titolari di quota A e di quota B nei confronti dei quali e' stata disposta la riduzione della quota B, nei limiti del quantitativo ridotto;

tolto: c) in favore dei produttori titolari di quota ubicati nelle zone svantaggiate, di cui alla direttiva 75/268/CEE del Consiglio del 28 aprile 1975, e nelle zone di cui all'obiettivo 1 ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio, del 20 luglio 1993;

tolto: d) in favore dei produttori titolari esclusivamente della quota A che hanno superato la propria quota, nei limiti del 5 per cento della quota medesima;

tolto: e) in favore di tutti gli altri produttori titolari di quota;

Mostra gli altri 1 capoversi cambiati

tolto: e-bis) in favore di tutti gli altri produttori. Per i periodi 1997-1998 e 1998-1999 si applica la priorita' prevista dall'articolo 13, comma 6-bis, del decretolegge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni dalla legge 30 marzo 1998, n. 61. Per il periodo 1998-1999, alle dichiarazioni di consegna degli acquirenti ed al relativi modelli L1 allegati da presentarsi o da inviare anche con lettera raccomandata entro il 15 maggio 1999, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 4, commi 2 e 4, del decreto-legge n. 411 del 1997, e successive modificazioni ed integrazioni. Per la comunicazione individuale ai produttori, secondo le modalita' di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto-legge n. 411 del 1997, e successive modificazioni ed integrazioni, delle produzioni commercializzate per il periodo 1998-1999, risultanti dai modelli L1 pervenuti all'AIMA, si applicano le disposizioni del decreto di cui al comma 5. Il termine ultimo per la compensazione e' stabilito al 31 dicembre 1999. Ai fini delle operazioni previste dal presente articolo, nei casi in cui sia intervenuto provvedimento giurisdizionale, anche cautelare o non definitivo, notificato entro il trentesimo giorno precedente la scadenza del termine fissato per l'effettuazione delle compensazioni previste dal presente articolo, l'AIMA utilizza i dati quantitativi contenuti in detto provvedimento, ovvero, in caso di mancanza di tali dati, quelli accertati dalle regioni e province autonome o rideterminati dall'AIMA, nel caso in cui siano intervenute ordinanze giurisdizionali anche non definitive che hanno fatto obbligo agli acquirenti di restituire ai produttori gli importi trattenuti a titolo di anticipo per gli eventuali prelievi supplementari dovuti; la riscossione del prelievo addebitato a compensazione nazionale avvenuta viene effettuata dall'AIMA, previa intimazione del relativo pagamento, con riscossione coattiva mediante ruolo. I risultati delle compensazioni nazionali effettuate ai sensi del presente articolo sono definitivi ai fini del pagamento del prelievo supplementare, dei relativi conguagli e della liberazione delle garanzie fideiussorie surrogatorie, salvo che per i soggetti di cui al comma 13. Le decisioni amministrative o giurisdizionali concernenti i ricorsi in materia, notificate oltre il trentesimo giorno precedente la scadenza del termine fissato per l'effettuazione delle compensazioni previste dal presente articolo, non producono effetti sui risultati complessivi delle compensazioni stesse, che restano fermi nei confronti dei produttori estranei ai procedimenti nei quali sono state emesse. Al produttore, il cui ricorso e' stato accolto, il prelievo versato e' restituito per la parte non dovuta, con gli interessi legali nel rispetto della normativa vigente. I relativi saldi contabili con l'Unione europea sono iscritti nella gestione finanziaria dell'AIMA - spese connesse ad interventi comunitari e sono ripianati con i proventi delle penalita' per omesso o ritardato versamento dei prelievi dovuti e con i prelievi e relativi interessi legali recuperati in conseguenza delle determinazioni e delle pronunce favorevoli all'Amministrazione divenute definitive. Ogni ulteriore questione attinente alle operazioni di riesame effettuate dalle regioni e province autonome in attuazione del decreto-legge n. 411 del 1997, e successive modificazioni ed integrazioni, non risolta ai sensi del comma 2, sara' definita con uno o piu' decreti del Ministro per le politiche agricole, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. A tali determinazioni si applicano le disposizioni del comma 13 in quanto compatibili. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione da parte dell'AIMA dei prelievi dovuti per i periodi 1995-1996 e 1996-1997, l'acquirente, in caso di mancata richiesta di rateizzazione, deve provvedere a versare gli importi trattenuti a titolo di prelievo per i suddetti periodi, nella misura complessivamente dovuta, nell'apposita contabilita' speciale aperta presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Roma, indicando specificamente le causali del versamento e dandone contestuale comunicazione alle regioni e province autonome ed a restituire le somme trattenute in eccesso, dopo operati i conguagli previsti dall'articolo 1 del decreto-legge n. 411 del 1997, e successive modificazioni ed integrazioni, limitatamente alle somme dal medesimo trattenute per i periodi 1995-1996 e 1996-1997. Sui versamenti e le restituzioni sono dovuti i rispettivi interessi legali a decorrere dalle singole trattenute. Qualora le somme trattenute non siano sufficienti a coprire il prelievo complessivamente dovuto per i periodi suddetti, il produttore e' tenuto a corrispondere all'acquirente la differenza almeno cinque giorni prima del termine suddetto, ai fini del versamento nella contabilita' speciale. In difetto, su comunicazione dell'acquirente da effettuarsi entro i successivi dieci giorni, le regioni e le province autonome, previa intimazione del relativo pagamento, effettuano la riscossione coattiva del debito residuo mediante ruolo secondo le modalita' previste dalla legislazione tributaria. In difetto, su comunicazione dell'acquirente da effettuare entro i successivi dieci giorni, l'AIMA, previa intimazione del relativo pagamento, effettua la riscossione coattiva del debito residuo mediante ruolo. Alle regioni e alle province autonome sono comunicati i produttori iscritti a ruolo. Qualora il produttore, entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, richieda all'acquirente il beneficio della rateizzazione, in dieci rate semestrali consecutive di pari importo, con i relativi interessi legali, ed offra idonea garanzia fideiussoria, a prima e semplice richiesta, ovvero altra idonea garanzia, ai sensi del decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali del 25 ottobre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 291 del 14 dicembre 1995, ferma la responsabilita' dell'acquirente per il versamento del prelievo, per il totale versamento di quanto dovuto alle scadenze previste, dandone comunicazione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'AIMA e alla regione o provincia autonoma, l'acquirente, entro i successivi dieci giorni, provvede a versare la prima rata nella suddetta contabilita' speciale ed a restituire al produttore tutte le altre somme trattenute a titolo di prelievo, con gli interessi legali maturati a decorrere dalle singole trattenute. Il produttore deve successivamente corrispondere all'acquirente, almeno cinque giorni lavorativi prima della scadenza di ogni singola rata, l'importo dovuto, ai fini del relativo versamento nella contabilita' speciale. L'acquirente e' tenuto a dare comunicazione di ciascun versamento alle regioni e province autonome. La mancata corresponsione dell'importo dovuto anche per una sola rata comporta la decadenza dal beneficio della rateizzazione. In tale caso, l'acquirente provvede ad escutere la garanzia prestata ed a versare l'intero prelievo residuo nella contabilita' speciale, dandone contestuale comunicazione alle regioni e province autonome che ne danno immediata comunicazione all'AIMA. L'acquirente e' responsabile del puntuale pagamento del prelievo dovuto. In caso di pluralita' di acquirenti, ognuno provvede al versamento della parte di prelievo di sua competenza. Fermo quanto previsto dal presente decreto, l'AIMA, per i fini di certificazione di propria competenza, entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, trasmette agli acquirenti, per i quali sia stato accertato ai sensi del decreto-legge n. 411 del 1997, e successive modificazioni ed integrazioni, un quantitativo di latte conferito diverso rispetto ad almeno una delle dichiarazioni di commercializzazione da essi presentate per i periodi 1995-1996 e 1996-1997, nonche' alle regioni e province autonome, un elaborato di verifica recante l'indicazione, per ciascun produttore conferente, della produzione dichiarata nei modelli L1 presentati e di quella definitivamente accertata al sensi del decretolegge n. 411 del 1997, e successive modificazioni ed integrazioni. Ove, nei trenta giorni successivi alla ricezione dell'elaborato, l'acquirente confermi le singole posizioni accertate, apponendo per ognuno il timbro e la firma per accettazione del legale rappresentante dell'azienda e provveda a restituire all'AIMA, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, e alle regioni e province autonome l'elaborato stesso, che vale a tutti gli effetti come rettifica dei modelli L1 a suo tempo inviati, la rettifica determina la non applicazione della revoca del riconoscimento prevista dall'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1993, n. 569, e delle altre sanzioni amministrative previste, a carico dell'acquirente, dall'articolo 11 della legge 26 novembre 1992, n. 468. In ogni caso, gli accertamenti effettuati e le decisioni dei ricorsi di riesame costituiscono, a tutti gli effetti, modifica delle risultanze dei modelli L1 a suo tempo inviati, ferme le procedure sanzionatorie previste dalla legge. Il prelievo dovuto per il periodo 1997-1998 e' versato dall'acquirente con le modalita' previste dai commi 15 e 16 entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 7 effettuata dall'AIMA. Si applicano le disposizioni di cui al comma 17. A tale fine la trasmissione da parte dell'AIMA dell'elaborato di verifica e' effettuata entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 7. Il prelievo dovuto per il periodo 1998-1999 e' versato dall'acquirente entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione da parte dell'AIMA, a seguito delle operazioni di compensazione di cui al comma 10. Con effetto a decorrere dal periodo 1996-1997, il termine per la stipula dei contratti di affitto e vendita di quota senza trasferimento di azienda e' fissato al 31 dicembre di ciascun anno, fatti salvi gli accertamenti eseguiti ai sensi del decreto-legge n. 411 del 1997, e successive modificazioni ed integrazioni. Per il periodo 1996-1997 tali atti hanno effetto anche per il periodo medesimo su concorde volonta' delle parti, comunicata successivamente all'AIMA. Le quote resesi disponibili a seguito dell'attuazione del decreto-legge n. 411 del 1997, e successive modificazioni ed integrazioni, delle disposizioni applicative approvate con decreto del Ministro per le politiche agricole 17 febbraio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 1998, nonche' a seguito dell'applicazione da parte dell'AIMA, sentite le regioni e province autonome interessate, degli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1993, n. 569, affluiscono alla riserva nazionale e sono ripartite tra le regioni e le province autonome, ai fini della assegnazione ai produttori titolari di quota, in misura proporzionale ai quantitativi individuali di riferimento allocati presso ciascuna regione e provincia autonoma accertati per i periodi 1995-1996 e 1996-1997 ai sensi del citato decreto-legge n. 411 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 5 del 1998 per essere riassegnate secondo criteri oggettivi di priorita' deliberati dalle stesse, tenendo prioritariamente conto delle riduzioni effettuate ai sensi del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46. Le disposizioni del presente comma si applicano a decorrere dal periodo 1999-2000. In nessun caso possono beneficiare delle riassegnazioni ai sensi del comma 21 i produttori che nel corso dei periodi 1997-1998 e 1998-1999 hanno venduto ovvero affittato, in tutto o in parte, le quote di cui erano titolari. In attesa della riforma del settore, i criteri e l'ordine di priorita' stabiliti dal comma 8 si applicano anche per l'effettuazione della compensazione nazionale per il periodo 1999-2000. A tale periodo si applicano anche le disposizioni previste dal comma 10, in quanto compatibili, con esclusione dell'ultimo periodo del medesimo comma 10. Per tutto quanto non derogato dal presente decreto si applicano le disposizioni di cui alla legge 26 novembre 1992, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni, e le altre disposizioni vigenti in materia. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono agli adempimenti demandati dal presente decreto alle regioni nel rispetto degli statuti e delle norme di attuazione.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.L. 28 marzo 2003, n. 49, convertito con modificazioni dalla L. 30 maggio 2003, n. 119

    Il D.L. 28 marzo 2003, n. 49, convertito con modificazioni dalla L. 30 maggio 2003, n. 119 ha disposto (con l'art. 10, comma 47) che il presente provvedimento e' abrogato " a decorrere dal primo periodo di applicazione del presente decreto, come individuato dal presente articolo."

urn:nir:stato:decreto.legge:1999-03-01;43~art1 · fonte del testo